Infortuni e tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro

Può accadere spesso che problematiche di mancata tutela passino il confine del contenzioso civile per trasferire le proprie maggiori conseguenze in ambito penale. Talvolta, infatti, la condanna penale espone l’imputato a rischi “collaterali” quali interdizioni, licenziamenti, sospensioni, che creano più apprensione della sanzione penale considerata in sé. In generale quando si verifica un infortunio sul lavoro le responsabilità sono numerose e in capo a più figure professionali.

Il Datore di lavoro è responsabile sia per la valutazione dei rischi, sia per la redazione del DVR (Documento di valutazione dei rischi), pertanto, nel caso ometta tali adempimenti, viene perseguito penalmente in prima persona (art. 55 D. Lgs.).

Alcuni articoli di reati comuni:

  • art. 437 del Codice Penale fa riferimento (Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro). Chiunque ometta di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, li rimuova o li danneggi, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Un’ulteriore aggravante entra in azione se dal fatto derivi un disastro o un infortunio, cosa che può comportare la reclusione da 3 a 10 anni.
  • Art. 451 del Codice Penale (Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro) disciplina la responsabilità del datore di lavoro. Chi, per colpa, ometta di collocare, rimuova o renda inservibili, gli apparecchi o gli altri mezzi destinati all'estinzione di un incendio, al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro è punito con la reclusione fino a un anno o una multa (da 103 euro a 516 euro). Anche in questo caso andrà provata la colpa del datore di lavoro o di chiunque abbia commesso l’illecito.
  • Unica causa di esclusione delle responsabilità del datore di lavoro, per infortunio o malattia del lavoratore, è il c.d. “rischio elettivo”. In tal caso egli non è ritenuto responsabile, e l’INAIL non riconosce l'indennizzo di infortunio al lavoratore.

    Anche il Responsabile c.d. R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) è esposto penalmente ad essere considerato responsabile in solido al datore di lavoro per l’evento verificatosi a causa dalla violazione degli adempimenti volti a garantire la salute e la sicurezza sui luoghi. Ma oltre a queste figure, anche altre possono essere coinvolte a vario titolo, quali: il Dirigente, il preposto, RLS – Rappresentante dei Lavoratori, l’ASPP – Addetto Servizio Prevenzione e Protezione, fino ad arrivare alla figura del Medico Competente.

    Entrare nelle dinamiche aziendali significa immettersi in un universo talvolta impenetrabile. L’ambiente di lavoro racchiude dinamiche difficili da comprendere e richiede conoscenza della materia e esperienza maturata sul campo. È indispensabile, inoltre, un’attività di coordinamento con chi affronta la tematica sotto il profilo civilistico.

    È per tali ragioni che, così come per tutte le altre materie, anche in queste fattispecie – per lo più omissive – occorre “fare squadra” con i Colleghi giuslavoristi che curano la pratica. Ciò però di cui non si può far a meno è il contributo dell’assistito. L’ascolto del diretto interessato consentirà all’attività difensiva di fare passi avanti altrimenti impensabili. Questo è l’approccio sistematico che lo Studio mette in campo in ipotesi di infortuni sul lavoro, senza pregiudizi verso l’una o l’altra parte.

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