Reati contro l’onore - Diffamazione

Il reato di diffamazione è oggi molto comune a causa dell’invalsa abitudine degli utenti di social network di ingaggiare liti pubblicamente, attraverso scritti e messaggi, nei vari canali social visibili alla comunità dei “contatti” e non. Originariamente suddetti reati erano commessi nel settore giornalistico, e la sua diffusione maggiore riguardava testi o brani contenuti negli articoli di giornale e riviste.

Di cosa si tratta: secondo l’art. 595 c.p. commette diffamazione chi offende e scredita l’altrui reputazione comunicando con più persone. Per la configurazione del reato è necessario che la persona destinataria dell’offesa non sia presente, configurandosi, altrimenti, il reato di ingiuria (depenalizzato).

In questo modo viene tutelato il bene giuridico della reputazione inteso come il senso della dignità personale così come percepita dal contesto sociale in cui si vive. Il reato di diffamazione si consuma attraverso la comunicazione - ad almeno due persone - di parole lesive della reputazione della persona offesa. Si tratta di un reato di evento che si realizza nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono le espressioni diffamatorie.

Per quanto concerne l’elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, inteso come astratta idoneità della condotta a risultare offensiva, al di là dell’avvenuta offesa nel concreto o meno. Aggravanti che comportano un aumento della pena sono:

  • attribuzione di un fatto determinato (c. 2) per cui è prevista la reclusione fino a due anni o la multa fino a 2.065 euro;
  • utilizzo di stampa, pubblicità, atto pubblico (c. 3) per cui è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni o multa non inferiore a 516 euro;
  • offesa arrecata a corpo politico, amministrativo, giudiziario, sua rappresentanza, autorità costituita in collegio (c. 4) per cui è previsto un incremento di un terzo rispetto alla pena base.

Come detto al giorno d’oggi l’esempio di diffamazione aggravata più diffuso e comune è quello che si realizza per il tramite dell’utilizzo di social network, come Facebook o Instagram, che sono considerate concettualmente equivalenti alla “stampa”. Differente è quella dell’ipotesi in cui la diffamazione sia stata esercitata con il mezzo stampa inteso quale attività svolta in forma professionale, da soggetti e organi deputati all’esercizio dell’attività giornalistica. In questa ipotesi la libertà di manifestazione del pensiero, garantita dagli artt. 21 Cost. e 51 c.p. va posta in bilanciamento con il diritto all’onore.

La Corte di Cassazione, infatti, ha stabilito che il diritto di stampa è legittimo quando:

  • il fatto narrato rappresenta un interesse sociale;
  • i fatti riferiti rispondono a verità che non viene rispettata tuttavia quando, pur essendo realmente accaduti i singoli fatti, siano stati intenzionalmente o colposamente, taciuti altri fatti tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato;
  • l’esposizione dei fatti deve essere avvenuta in modo tale da non eccedere rispetto allo scopo informativo da conseguire.

Infine, occorre considerare che entrano in gioco talune espresse cause di non punibilità disciplinate agli artt. 596 e ss. c.p.:

  • prova della verità del fatto (art. 596 c.p): le parti, prima della sentenza irrevocabile, si accordano per affidare il giudizio sulla verità ad un giurì d’onore, se non lo fa la parte interessata e avviene nelle seguenti casistiche 1) se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto de quo è inerente all’esercizio delle sue funzioni; 2) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto un procedimento penale; 3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito”;
  • esercizio del diritto di difesa (art. 598 c.p.): ovvero l’esistenza di un procedimento giurisdizionale ordinario o amministrativo e l’inerenza delle propalazioni diffamatorie, contenute negli scritti o pronunciate in udienza, con l’oggetto della causa;
  • provocazione (art. 599 c.p.): lo stato d’ira determinato dal fatto ingiusto altrui comporta l’esclusione della pena quando l’offesa alla reputazione è arrecata nell’immediatezza del fatto.

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